Art. 3.
(Unità operative di senologia).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono, all'interno delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, delle strutture universitarie, delle fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione, l'istituzione e l'attivazione di unità operative di senologia, comprensive di centri senologici ambulatoriali di diagnosi e di reparti chirurgici di ricovero in regime ordinario e di day-hospital.